|
CINTURE DI SICUREZZA
Circ. MTCT Prot. n. 0604/UT
27/CGIC - ROMA 22 GIUGNO 2000
In materia di dispositivi di
ritenuta per i veicoli di Categoria M1 una circolare del 2000 ha
precisato che "...l’obbligatorietà dell’applicazione di
dispositivi di ritenuta e di protezione sussiste solo per tutti quei
veicoli della categoria M1 che, immatricolati a far data dal 15
giugno 1976, siano predisposti sin dall’origine con specifici punti
di attacco...".
Di seguito è riportata la
versione integrale della circolare emanata il 22 giugno 2000 con la
precisazione del Direttore dell'Unità di gestione Motorizzazione e
Sicurezza del Trasporto Terrestre del Dipartimento dei Trasporti
Terrestri.
Dispositivi di ritenuta dei
veicoli della categoria M1
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI UNITA’ DI GESTIONE
MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica - Prot. N. 0604/UT27/CG(C)
OGGETTO: Dispositivi di ritenuta dei veicoli della categoria M1.
Alcuni Uffici periferici del Dipartimento ed Operatori ex articolo
80 Codice della Strada ripropongono la questione concernente
l’obbligatorietà dell’applicazione di dispositivi di ritenuta e di
protezione, per gli autoveicoli della categoria M1, con riferimento
alle verifiche da effettuare in sede di revisione.
Come è noto, tali veicoli, ai sensi dell’articolo 72, comma 2 del
Codice della Strada, debbono essere equipaggiati con dispositivi di
ritenuta se “predisposti sin dall’origine con gli specifici punti di
attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria
di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti”.
Tali caratteristiche non hanno potuto essere indicate in un decreto
da emanarsi secondo le disposizioni transitorie di cui all’articolo
232 del Codice della Strada, in quanto, com’è noto, la materia di
specie è in regime di armonizzazione obbligatoria; esse sono invece
contenute nei decreti di recepimento nell’ordinamento nazionale
delle specifiche direttive comunitarie.
Alla luce di quanto sopra, non sembrano sussistere motivi ostativi
alla piena applicazione del disposto dell’articolo 72, comma 2, del
Codice della Strada espressi nella circolare D.C. IV n. D.G. n.
271/93 del 30 novembre 1993, dal momento che le caratteristiche cui
il medesimo articolo fa riferimento sono quelle contenute: o nelle
Direttive relative agli ancoraggi (dalla 76/115/CEE alla 96/38/CEE)
ed ai dispositivi di ritenuta (dalla 77/541/CEE alla 96/36/CEE);
o nel Regolamento ECE/ONU n. 14 “Prescrizioni uniformi relative alla
omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle
cinture di sicurezza delle autovetture” entrato in vigore in Italia
il 15 giugno 1976 (Circolare D.G. n. 76/1977 del 9 dicembre 1977).
Si conferma, pertanto, che l’obbligo dell’installazione delle
cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per
quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che,
immatricolati a far data dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin
dall’origine con specifici punti di attacco.
Si intendono abrogate le Circolari ministeriali D.G. n. 152/88 del
30 settembre 1988 e n. D.G. n. 271/93 del 30 novembre 1993, nonché
le disposizioni in
difformità a qualsiasi titolo emanate.
IL DIRETTORE
DELL’UNITA’ DI GESTIONE
(Dott. Ing. Ciro ESPOSITO)
Documento tratto dalla
"Biblioteca dell'Auto e della Moto d'Epoca" - Club Auto d'Epoca
Scalea & Motoretro' (C.A.E.S.M.)
|