CODICE DELLA STRADA E DEFINIZIONE

DI VEICOLI D'EPOCA,

STORICI E D'INTERESSE COLLEZIONISTICO

 

 


 

 

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CODICE DELLA STRADA E VEICOLI STORICI

 

I motoveicoli e gli autoveicoli d'epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche. ( art. 60 co. 1 c.d.s.)

 

VEICOLI D'EPOCA

Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del D.T.T. ( art. 60 co. 2 c.d.s.)

 - I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del D.T.T. nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al D.T.T., per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. ( art. 60 co. 3 c.d.s.)

 

VEICOLI D'INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO

Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI  ( art. 60 co. 4 c.d.s.)

 - I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. ( art. 60 co. 5 c.d.s.)

- Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €71,00 a €286,00 se si tratta di autoveicoli, o da €35,00 a € 143,00 se si tratta di motoveicoli . ( art. 60 co. 6 c.d.s.)

 


Documento tratto dalla "Biblioteca dell'Auto e della Moto d'Epoca" - Club Auto d'Epoca Scalea & Motoretro' (C.A.E.S.M.)


 

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