LEGGE N. 342/2000

 

 


 

 

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Legge 342/2000 (sez. veicoli storici)

Legge 342/2000 (sez. veicoli storici), C.M. 207/E e legge n.53/1983, inoltre alcuni D.M.

e T.U.I.R. (DPR 917)

 

Presentazione

Nell'esaminare la L. 342/2000 che è stata decisiva per l'esenzione del bollo dei veicoli storici costruiti da almeno tren'anni (30 anni) e quelli costruiti tra i 20 e i 30 anni che presentano determinate caratteristiche,  ci è sembrato giusto dare qualche indicazione su quella che è la situazione scaturita dalla stessa legge, anche per agevolare la comprensione della norma nella sua espressione letterale integrale che forniamo di seguito in questa pagina. Della legge citata sopra, la norma da tenere in considerazione per i veicoli storici è l'art. 63 (commi 1, 2 e 3).

Prima di porvi il dettato letterale della norma, forniamo in pillole quali sono gli effetti scaturiti dalla stessa norma per i veicoli storici.

Caratteristica introdotta dall'art. 63 della L. 342/2000 è che:

  • si tratta di tassa di circolazione e non di tassa di possesso (bollo), così come avviene per tutti gli altri veicoli;

  • la tassa di circolazione è forfettaria. Essa varia da regione a regione;

  • la tassa và versata solo se il veicolo circola (anche per un solo giorno nell'anno di riferimento) su pubbliche strade;

  • non si incorre in alcuna mora se la tassa viene corrisposta entro l'anno di maturazione della stessa.

 

ART. 63, commi 1, 2 e 3, L. 342/2000

 

Comma 1

“sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche (di proprietà) tutti gli autoveicoli e i motoveicoli d'epoca, esclusi quelli adibiti ad uso professionale,a decorrere dal periodo di imposta in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al periodo precedente si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.......omissis...”

 

Comma 2

"L'esenzione di cui al comma precedente è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di PARTICOLARE interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico o collezionistico:

a) I veicoli costruiti specificatamente per le competizioni,

b) I veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre,

c) I veicoli che, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. I veicoli indicati al punto 2 sono individuati, con propria determinazione dall'ASI e, per i motocicli, anche dalla FMI.

 

Comma 3

"I veicoli indicati ai punti 1 e 2 sono assoggettati in caso di utilizzo sulla pubblica viabilità, ad una tassa di circolazione forfettaria annua".

 

VISUALIZZA IL BOLLO PER VEICOLI STORICI IN OGNI REGIONE ITALIANA

 


Documento tratto dalla "Biblioteca dell'Auto e della Moto d'Epoca" - Club Auto d'Epoca Scalea & Motoretro' (C.A.E.S.M.)


 

Scarica L. 342/2000, art. 63, commi 1,2,3 in Pdf

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