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REISCRIZIONE VEICOLI
STORICI
LA LEGGE
La legge (art.18 L.289/2002-
legge finanziaria 2003) prevede la possibilità di reiscrivere al
Pubblico Registro Automobilistico i veicoli radiati d'ufficio
d'interesse storico e collezionistico, conservando targhe e
documenti originari.
QUALI VEICOLI SI
CONSIDERANO D'INTERESSE STORICO O COLLEZIONISTICO
Sono veicoli d'interesse storico e collezionistico, in base all'art.60
del Codice della Strada, i veicoli iscritti nei registri ASI
(Auto-Moto Club Storico Italiano), Storico Lancia, Italiano Fiat,
Italiano Alfa Romeo, Storico FMI (Federazione Motociclistica
Italiana).
COSA SERVE PER LA
REISCRIZIONE
Per ottenere la reiscrizione è indispensabile che
l'interessato:
- sia in possesso almeno delle
targhe originarie (in mancanza il veicolo deve essere
reimmatricolato, con conseguente cambio della targa)
- dimostri l'avvenuto
pagamento delle tasse automobilistiche arretrate del triennio
precedente a quello nel corso del quale si richiede l'iscrizione,
con una maggiorazione del 50%.
ATTENZIONE
Sono accettate al P.R.A. le sole pratiche di reiscrizione
accompagnate da copia dell'attestazione di pagamento delle tasse
in misura piena maggiorata del 50%.
E' possibile accettare pratiche con pagamento forfettario (sempre
maggiorato del 50%), solo nel caso particolare in cui l'interessato
presenti un parere favorevole rilasciato in tal senso dall'Ente
titolare del tributo.
OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA
TASSA AUTOMOBILISTICA IN SEGUITO A REISCRIZIONE
E' da notare che , per effetto della reiscrizione al P.R.A. del
veicolo, viene ripristinato l'obbligo di pagare la tassa
automobilistica dal periodo in corso alla data della richiesta;
inoltre non sono più valide le attestazioni di esenzione per le
tasse rilasciate a suo tempo dal Ministero delle Finanze a favore di
veicoli storici specificatamente individuati.
SE SI DISPONE DELLE TARGHE
ORIGINARIE E NON DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Se l'interessato dispone delle targhe originarie ma non della
carta di circolazione, deve richiedere all'Ufficio Provinciale del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri l'immatricolazione del veicolo
con la stessa targa (a questo fine deve presentare dichiarazione
sostitutiva di certificazione attestante l'anno di prima
immatricolazione, la precedente iscrizione al P.R.A. e l'anno di
avvenuta radiazione d'ufficio, oppure copia dell'estratto
cronologico rilasciato dal P.R.A.); una volta eseguita
l'immatricolazione e ottenuto il rilascio della relativa carta di
circolazione, deve reiscrivere il veicolo al P.R.A..
SE SI DISPONE DELLE
TARGHE ORIGINARIE E DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Se invece l'interessato dispone sia delle targhe originarie che
della carta di circolazione originaria, deve rivolgersi prima
all'Ufficio Provinciale ACI del Pubblico Registro Automobilistico e
chiedere la reiscrizione del veicolo; ottenuta la reiscrizione deve
poi chiedere l'annotazione nei registri del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri.
COSA PRESENTARE AL PRA
NELLE DUE IPOTESI SOPRA DESCRITTE
In entrambe le ipotesi sopra descritte, bisogna presentare al
Pubblico Registro Automobilistico:
- copia del pagamento
delle tasse automobilistiche arretrate e maggiorate;
- copia del certificato
d'iscrizione ad uno dei Registri Storici sopra indicati;
- carta
di circolazione;
- foglio
complementare originario;
- titolo di proprietà
(vedi sotto).
Se il foglio complementare (o
l'eventuale duplicato a suo tempo rilasciato dall'ACI) non è
disponibile, occorre presentare la denuncia sporta agli organi di
polizia per smarrimento, furto o distruzione (oppure la
dichiarazione sostitutiva di resa denuncia).
Considerato l'indubbio valore storico di questo documento è
consentito che la parte trattenga il foglio complementare,
rilasciando al riguardo una apposita dichiarazione.
A seguito della reiscrizione al P.R.A. viene rilasciato il
Certificato di Proprietà (C.d.P.) che è necessario per effettuare le
successive formalità relative al veicolo; non potrà invece essere
utilizzato per richiedere annotazioni/trascrizioni al PRA il foglio
complementare originario trattenuto per il suo valore storico.
Per ciò che attiene al titolo da produrre al PRA, possono
verificarsi le seguenti alternative:
1) Reiscrizione a nome dell'intestatario
precedente:
Il proprietario già
intestatario presenta dichiarazione di proprietà (come da fac simile
allegato - file
PDF, 5.7 KB) redatta nella forma della scrittura privata con firma
autenticata dal notaio o da un Comune o dai titolari o dipendenti
delegati di uno STA* in bollo e, se autenticata da notaio, in
duplice originale , in cui chiede la reiscrizione del veicolo a
proprio nome con la stessa targa.
2) Reiscrizione a nome dell'acquirente, munito di
titolo traslativo a proprio favore:
Occorre produrre un titolo traslativo della proprietà nelle forme
previste ex art.2657c.c. (sentenza, atto pubblico, scrittura privata
con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente). La
scrittura privata può essere autenticata da un notaio o da un
Comune o dai titolari o dipendenti delegati di uno STA*, deve essere
in bollo e se autenticata dal notaio in duplice originale.
*Gli STA - Sportelli
Telematici dell'Automobilista - sono attivati presso gli Uffici
Provinciali che gestiscono il PRA, gli Uffici Provinciali della
Motorizzazione, le Delegazioni ACI e gli Studi di Consulenza
Automobilistica.
Attenzione
La pratica deve essere obbligatoriamente presentata all'Ufficio
Provinciale ACI del PRA della provincia in cui risiede il
soggetto che si intesta il veicolo.
Documento tratto dalla "Biblioteca
dell'Auto e della Moto d'Epoca" - Club Auto d'Epoca Scalea &
Motoretro' (C.A.E.S.M.)
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